Collegio Docenti

(ART. 7, D. Lgs. 16 aprile 1994, n° 297)

Il Collegio docenti, composto dal personale insegnante a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto, presieduto dal Dirigente Scolastico, si insedia all'inizio di ogni anno e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Il Collegio docenti ha potere deliberante in materia di attività didattica, cura la programmazione dell'azione educativa al fine anche di favorire il coordinamento interdisciplinare. Valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica e ne verifica l'efficacia.

Il Collegio docenti formula al Dirigente Scolastico proposte per la formazione delle classi, per lo svolgimento delle varie attività scolastiche; adotta iniziative di sperimentazione e promuove l'aggiornamento dei docenti. Elegge, nel suo seno, i docenti che concorrono a formare il comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante, i rappresentanti nella Commissione biblioteca e nell'Organo interno di garanzia. Nell'adottare le proprie delibere il Collegio docenti, valuta attentamente le eventuali proposte e i pareri dei Consigli di Classe.